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Normativa

Normativa

In questa sezione vengono riportate le Norme principali che gestiscono i Servizi di Igiene Urbana e le Norme relative ai Servizi T.I.A. (Tariffa di Igiene Ambientale).
 
  • Legge 7 agosto 1990, n.241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  • D.P.C.M. del 27/01/1994, “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”;
  • D.P.C.M. del 19/05/1995 in cui sono emanati schemi generali di riferimento di carte di servizi pubblici;
  • Art. 2 del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito nella Legge 11 luglio 1995, n.273 “Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle Pubbliche Amministrazioni”;
  • Art.11 comma 2 legge 30 luglio 1999, n.286 in materia di Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59(1);
  • D. lgs. 18 agosto 2000, n.267(2) (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, s.o. n. 162/L) 
  • D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale. Parte quarta. Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
  • Legge 24 Dicembre 2007, n.244(3) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato ( Legge Finanziaria 2008 ),  Art. 2(4) comma 461(5) ;
  • Normativa e pianificazione Regionale, Provinciale e Comunale applicabile.
  • Convenzione tra il Comune di Latina e la Latina Ambiente S.p.A. 25476/97.
  • Convenzione tra il Comune di Latina e la Latina Ambiente S.p.A. per la gestione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA)
  • D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • D.lgs. 11 settembre 2008, n.152 Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005 n.62
  • Legge 27 febbraio 2009, n.13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008 n.208 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente





 

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  1. Che prevede l’obbligo dell’utilizzo dello strumento della Carta dei Servizi da parte dei soggetti erogatori, al fine di assicurare la tutela degli Utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.
  2. Art. 10. Diritto di accesso e di informazione.
  3. G.U. n. 300 del 28-12-2007-Suppl. Ordinario n. 285.
  4. Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilita'; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.
  5. Che cita testualmente: “… Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:
    a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
    b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
    c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
    d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito

Numero verde: 800751463
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